l termine “diritto” è usato in alcune accezioni differenti nel linguaggio ordinario e della scienza giuridica; il medesimo termine assume, inoltre, un diverso significato nei vari contesti culturali, sociali e giuridici[15]; tra tali accezioni, lo stesso termine, anche con un riferimento al diritto italiano, può essere riferito ai seguenti significati:
- l’insieme e il complesso delle norme giuridiche, regolanti la vita dei membri di una particolare comunità, inteso nella forma dell’ordinamento giuridico[16]; a tale concetto, si connette l’idea della dottrina[17];
- la giurisprudenza, intesa sia come l’insieme delle pronunce dei Tribunali, considerate in un particolare contesto giuridico, sia come un settore degli studi o una specifica scienza, la scienza giuridica, che si occupa delle norme e della loro interpretazione giuridica[18];
- una “facoltà” garantita dall’ordinamento a ciascun soggetto di diritto[16];
- il giudizio sulla liceita’, sulla legalità e sulla legittimità delle azioni proprie dello Stato, degli altri enti pubblici e delle personalità fisiche e giuridiche poste in una reciproca relazione in un particolare ordinamento giuridico[19];
- un contributo economico legato ad un tipo di tributo, o di una prestazione dovuto ad una parte, come si riconosce specialmente in una prospettiva legata all’analisi economica del diritto[20].
Qualora si riferisca all’insieme delle regole vigenti in uno Stato in un determinato momento e rispondenti al bisogno, dei cittadini, di vivere in una società ordinata e tranquilla, il riferimento è al diritto oggettivo, detto anche diritto in un senso oggettivo, reso anche con il termine latino “lex” e con l’inglese “law”[16].
Talvolta, invece, il termine “diritto” assume un significato diverso, corrispondente al concetto del “potere” o della “facoltà“; in questo senso, il diritto, analogamente a ciò che avviene con l’inglese “right” e con il latino “ius”, è inteso in un senso soggettivo, riferito ad una particolare situazione giuridica soggettiva, spesso definita nei termini del diritto soggettivo[16].
Il problema di una definizione concreta e specifica ha però impegnato gli studiosi di tutte le epoche, e costituisce ancora un problema aperto, affrontato dalla filosofia del diritto e dalla teoria generale del diritto[19].
Al riguardo, si può citare il pensiero del giurista Stefano Rodotà, che si è accinto a dare una definizione del termine “diritto”, definendolo come “apparato simbolico che struttura un’organizzazione sociale anche quando si sa che alcune sue norme sono destinate a rimanere inapplicate”[21].